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Pubblico impiego Pensionati delle Forze Armate. Riliquidazione delle pensioni di anzianità decorrenti da gennaio 1998. L’INPDAP ha recentemente recepito quanto disposto da un lontano decreto legislativo (D.Lgs 165/1997) che prevede l’attribuzione di 6 aumenti periodici di stipendio, in aggiunta alla base pensionabile, all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Fino ad oggi I’Inpdap ha applicato tale disposizione solo alle pensioni di vecchiaia. I pensionati di anzianità contributiva con decorrenza dal 1° gennaio 1998, possono chiedere la riliquidazione della pensione in base all’art. 4 del sopra citato D.Lgs, previo pagamento della contribuzione previdenziale (limitatamente alla quota a carico del lavoratore) per il periodo che intercorre tra l’età posseduta al momento del pensionamento ed il limite di età di vecchiaia previsto in relazione al grado assegnato. Per maggiori informazioni gli interessati possono riferirsi, senza oneri a loro carico, agli Istituti di Patronato. Indennità Integrativa Speciale (IIS) Variazione Istat con riliquidazione della pensione al 65° anno di età. Fino al 31 dicembre 1994 l’Indennità Integrativa Speciale (meglio conosciuta come IIS o contingenza), rappresentava una parte distinta della retribuzione pensionabile del dipendente pubblico e viene economicamente adeguata al costo della vita in base agli Indici Istat. L’adeguamento della IIS viene effettuato tenendo conto dell’importo della pensione: alle pensioni il cui importo non eccede il doppio del trattamento minimo (per il 2008 € 443,12), l’adeguamento viene concesso per intero; al 90% alle pensioni di importo compreso tra due e tre volte il trattamento minimo, al 75% se di importo superiore. Dal 1° gennaio 1995, I’IIS è stata conglobata nella retribuzione pensionabile e pertanto viene adeguata al pari della pensione. Al compimento del 65° anno di età, indipendentemente dall’importo della pensione, al pensionato spetta l’adeguamento economico al costo della vita sulla base degli Indici Istat al 100% sulla IIS. I pensionati che hanno compiuto 65 anni di età tra il 29 gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1994, pertanto, possono richiedere la riliquidazione del trattamento della pensione e la corresponsione degli eventuali arretrati. Per l’inoltro della richiesta gli interessati possono fruire dell’aiuto dei Patronati, quali l’Inac, senza oneri a loro carico. Differiti di un anno gli aumenti di stipendio. Da gennaio 2009 l'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti dei 2,5%, previsto dai singoli ordinamenti, è posticipato per una sola volta, di 12 mesi. Il differimento è utile anche ai fini della maturazione delle successive classi o aumenti biennali. I dipendenti che durante il periodo di differimento attuano passaggi di qualifica o cessano dal servizio con diritto a pensione, otterranno la rideterminazione del trattamento economico alla scadenza del periodo, considerando anche il maggior valore della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.
Causa di servizio.
Da gennaio 2009, i dipendenti (esclusi quelli del comparto di sicurezza e
difesa) con infermità da causa di servizio, hanno diritto alla sola
liquidazione dell'equo indennizzo con esclusione dei trattamenti economici
aggiuntivi previsti da precedenti norme e accordi. Assenze per malattie e
per permessi retribuiti. Personale prossimo al collocamento a riposo. Per il triennio 2009/2011, i dipendenti pubblici (esclusi quelli del comparto scuola) possono chiedere l'esonero dal servizio nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva di 40 anni. Durante il periodo di esonero spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello goduto al momento dell'esonero, elevato al 70% se il dipendente presta volontariato, opportunamente documentato in modo continuativo. Il trattamento è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo o da collaborazioni da cui non derivi pregiudizio all'Amm.ne di appartenenza. L'esonero deve essere richiesto entro il 31 marzo dell'anno in cui maturano i requisiti contributivi e non è revocabile. Al pensionamento per raggiunti limiti di età, all'ex dipendente spetta lo stesso trattamento economico come se fosse rimasto in servizio. Al compimento dell'anzianità contributiva massima di 40 anni del dipendente, l'Amm.ne, con preavviso di 6 mesi, può risolvere il rapporto di lavoro. Sono esclusi i magistrati ed i professori universitari. Part-time. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parttime, può essere concessa dalle Amm.ni solo se coerente con le esigenze di efficienza e funzionalità degli uffici. Non opera più l'automatismo. Distacchi, aspettative e permessi sindacali. Un decreto ministeriale disciplinerà la progressiva riduzione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, con finalità di razionalizzazione delle spese e valorizzazione delle professionalità interne delle Amministrazioni. Previdenza Cumulo pensione/redditi di lavoro. Dal 1° gennaio 2009 la pensione d'anzianità è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente senza riduzioni d'importo. La cumulabilità riguarda anche la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo per il pensionato almeno sessantacinquenne (sessantenne se donna). Assegno sociale. Dal 1 ° gennaio 2009 l'assegno sociale, pensione assistenziale riservata ai cittadini italiani e stranieri ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi propri, potrà essere richiesto se l'interessato può far valere un periodo continuativo di residenza in Italia di almeno 10 anni. Piano di verifica delle invalidità civili. Dal 1° gennaio 2009 I'Inps attuerà un piano di verifica straordinario sulle pensioni ed indennità percepite dagli invalidi civili. Il piano prevede l'accertamento dei requisiti sanitari e, in caso di mancanza dei requisiti stessi, la pensione o l'indennità sarà revocata. Sarà sospesa in caso di mancata presentazione alla visita di accertamento, senza giustificato motivo. Sarà revocata trascorsi 90 giorni senza che vengano forniti validi motivi per la mancata presentazione alla visita. Gli ultrasettantenni, i minori con invalidità al 100% e i soggetti affetti da patologie irreversibili, saranno sottoposti a visita medica domiciliare. Fisco e misure diverse Assegni, contanti e conti correnti. Ripristinata a € 12.500 la soglia massima per l'utilizzo del contante e degli assegni "liberi", ovvero, senza la clausola di non trasferibilità. Soppresso l'obbligo di apporre, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante e l'imposta di bollo di €1,50 per ogni assegno circolare o postale rilasciato in forma libera. Cancellata la "tracciabilità" dei pagamenti ai professionisti e l'obbligo per questi di tenere un conto corrente bancario o postale dedicato all'attività professionale. Carta d'identità (articolo 31). Prolungato da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d'identità. L'estensione della durata riguarda anche le carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto in esame. I Comuni devono informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza della stessa. Con decorrenza gennaio 2010 le carte d'identità conterranno le impronte digitali del titolare. Cinque ed otto per mille. Estesa al 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, la disciplina relativa alla destinazione del 5 per mille dell'lrpef. Introdotte modifiche rispetto al 2008. Viene mantenuto fermo il meccanismo dell'8 per mille, disciplinato dalla legge 222/1985. Detrazione spesa frequenza agli asili nido. Verrà estesa al 2009 la detrazione dell'Irpef del 19% delle spese sostenute e documentate dai genitori per il pagamento di rette di frequenza agli asili nido per un importo non superiore a € 632 annui per ogni figlio. Detrazione abbonamento trasporto pubblico locale. Estesa al 2009 la detrazione Irpef del 19%, su un importo non superiore a € 250 (con un risparmio d'imposta, quindi, fino a € 48), per le spese sostenute entro dicembre 2009 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. ________________________________ Pensione al “milione”. Ampliata la platea dei pensionati beneficianti. Se hai un reddito personale non superiore a € 7.540 annui, la tua pensione può raggiungere i € 580 mensili. Dall’1 gennaio 2008, il limite di reddito per ottenere la maggiorazione sociale sulle pensioni minime, istituita dal 2002 con il cosiddetto “aumento al milione”, è stato elevato a € 7.540 annui, con il conseguente ampliamento della platea dei beneficiari. La maggiorazione è riconosciuta fino a garantire € 580 mensili per tredici mensilità. Se il pensionato è coniugato, il reddito annuo per avere diritto alla maggiorazione, non deve superare il reddito personale di € 7.540 e quello familiare di € 12.682,67 (reddito personale + importo annuo assegno sociale). Per verificare la tua posizione puoi rivolgerti presso la più vicina sede di Patronato. Con la rata di agosto la “quattordicesima” in ritardo. La somma aggiuntiva sulle pensioni minime, definita impropriamente “quattordicesima”, sarà liquidata con la rata di agosto ai pensionati che non l’hanno ancora percepita, pur avendone diritto. L’Inps ha confermato di aver attuato nel mese di febbraio un’ulteriore elaborazione per verificare le situazioni di criticità e la lavorazione delle pratiche interessate sarà definita entro il mese di giugno. La somma aggiuntiva è corrisposta ai pensionati di età superiore a 64 anni con un reddito complessivo personale non superiore a € 8.504,73 nel 2007. L’importo varia in relazione agli anni di contributi versati ed in base alla gestione di iscrizione previdenziale (autonomi o dipendenti). Nel 2007 da un minimo di € 262 ad un massimo di € 392, per il 2008 da un minimo di € 336 ad un massimo di € 504. Permessi per l’assistenza ai disabili. La Funzione pubblica stringe sui criteri. Per usufruire dei permessi per l’assistenza a persone con handicap grave (art. 20 legge 53/2000) è necessario, di regola, che il soggetto che assiste il disabile sia l’unico lavoratore che assiste il disabile. I permessi non sono cumulabili per l’assistenza a più disabili un altro requisito indispensabile è quello della continuità dell’assistenza. Con parere 13/08 la Funzione pubblica ha chiarito alle amministrazioni i requisiti necessari per la concessione dei permessi in commento ed ha stabilito una griglia interpretativa con cui le medesime amministrazioni dovranno valutare i casi concreti caso per caso. In particolare, l’esclusività prevista dalla legge, esclude la possibilità di fruire di permessi di assistenza ai disabili per i quali altri lavoratori hanno già ottenuto la medesima “agevolazione”. Non costituisce, invece, motivo di esclusione il caso in cui ci siano altri soggetti che assistono il disabile. La continuità è, infatti, un presupposto essenziale ma non lo scopo del permesso. Detraibili le spese sostenute nel 2007 per l’acquisto di TV digitali. La detrazione fiscale prevista per l’acquisto di un televisore digitale terrestre per una spesa massima ammissibile di € 1.000,00 ed un beneficio fiscale conseguente pari al 20% della spesa (massimo € 200), non è stata prorogata per l’anno 2008 e pertanto vale solo per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2007. Per poter usufruire della detrazione d’imposta il televisore acquistato deve avere le caratteristiche dettate dal Decreto interministeriale (Comunicazione e Finanze) 3 agosto 2007. Nel sito www.comunicazioni.it è presente l’elenco degli apparecchi che rientrano nelle caratteristiche individuate dal decreto. Requisito imprescindibile per usufruire della detrazione è essere in regola con l’abbonamento televisivo per il 2007. I contribuenti che presentano il modello 730 devono conservare ed esibire al Caf al quale si rivolgono per l’elaborazione e la trasmissione della dichiarazione dei redditi, la ricevuta del bollettino di pagamento del canone di abbonamento TV per l’anno 2007, la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto dell’apparecchio televisivo recante i dati identificativi dell’acquirente e dal quale risulti la marca e il modello dall’apparecchio medesimo. Nel modello 730 la spesa complessiva deve essere indicata nel rigo e 37 colonna 2.
Acquisto di frigoriferi e
congelatori con detrazione di imposta.
La misura riguarda le spese sostenute nel periodo 2007- 2010 per
l’acquisto di elettrodomestici, in particolare frigoriferi e congelatori
con caratteristiche di risparmio energetico appartenenti alla classe A+ e
A++. Originariamente il termine ultimo per poter usufruire della
detrazione di imposta era il 31 dicembre 2007. La detrazione di imposta è
pari al 20% del costo di acquisto e comunque della somma rimasta a carico
del contribuente, fino a un massimo di € 200, da detrarre in un’unica
soluzione nella dichiarazione dei redditi.
Detrazione per l’acquisto
di farmaci. La parola allo “Scontrino Parlante”.
Grandi
discussioni e molte polemiche nasceranno in sede di compilazione della
dichiarazione dei redditi di quest’anno. Infatti, gli operatori dei Caf
dovranno selezionare con particolare attenzione gli scontrini dei farmaci
che i contribuenti si aspettano di poter portare in detrazione dalle
imposte. Dal primo luglio 2007 sono entrate in vigore delle nuove regole
per poter portare in detrazione le spese relative all’acquisto di
medicinali. Nello scontrino fiscale devono essere specificati: la natura,
la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e soprattutto, il codice
fiscale del destinatario del farmaco.
Detrazione di imposta per
ristrutturazione edilizia. Limite di 48 mila euro per ogni immobile.
L’Agenzia delle
Entrate torna a puntualizzare che il limite massimo agevolabile di 48 mila
euro riguarda ogni immobile. È il caso di una contribuente comproprietaria
di più appartamenti facenti parte di un unico condominio. Il condominio ha
effettuato diversi interventi di ristrutturazione riguardanti le parti
comuni e la contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate di veder
riconosciuto il diritto di recuperare le spese, ripartite secondo le
tabelle millesimali, con il limite di 48 mila euro per ogni immobile, da
ripartirsi proporzionalmente con gli altri comproprietari. Mutuo casa. Sconto fiscale anche con l’autocertificazione. Gli interessi passivi del mutuo per l’acquisto di casa, sono spese detraibili fiscalmente anche se la destinazione del mutuo non risulta dal contratto stipulato tra banca e cliente. In questo caso la causale del mutuo può essere dimostrata con una dichiarazione della banca e, in ultima ipotesi, anche con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resta dallo stesso contribuente.
L’attestazione ISEE. Perché
è utile richiederla subito.
Ma che cos’è l’ISEE?
L’indicatore della Situazione Economica Equivalente, meglio conosciuto
come riccometro, consente al cittadino di certificare la sua reale
situazione economica, al fine di usufruire di prestazioni sociali
agevolate o riduzioni tariffarie su servizi di pubblica utilità, oltre che
godere di altre agevolazioni economiche e di sostegno al reddito,
deliberate dagli Istituti od Enti preposti. Sempre più spesso i Comuni e
gli altri Enti di pubblica utilità, applicano la normativa ISEE per
individuare i fruitori di ulteriori riduzioni ed agevolazioni sulle
tariffe, imposte, o per l’erogazione di contributi specifici. È opportuno
quindi che i cittadini richiedano la propria attestazione ISEE e con
questa si rechino presso le Amministrazioni interessate per conoscere la
possibilità di usufruire di tale agevolazioni. Ad oggi i più comuni campi
di applicazione dell’ISEE sono la scuola (mensa, trasporti, buoni libro,
borse di studio), gli asili nido, l’Università (borse di studio, alloggi
ecc.), i contributi sugli affitti, le agevolazioni tariffarie su ICI e
Tassa Rifiuti, l’assistenza domiciliare, i servizi ai disabili, le
riduzioni sul canone Telecom, l’assegno di maternità, l’assegno al nucleo
familiare, ecc.
I.S.E. Indicatore della
Situazione Economica.
La dichiarazione
sostitutiva unica
documenta la situazione
economica del nucleo familiare ed è indispensabile per richiedere
prestazioni sociali agevolate: INPS - Decorre dalla domanda il calcolo degli interessi sulle prestazioni pensionistiche e temporanee. Un recente messaggio Inps ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza degli interessi legali sulle prestazioni previdenziali. Gli oneri accessori decorrono dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda di pensione, ovvero, dalla data di perfezionamento dei requisiti, se successiva e quando la domanda risulti completa per l'avvio del procedimento istruttorio. Fanno eccezione tutti i documenti che attestano atti, fatti, qualità e stati soggettivi in possesso dell'Inps o acquisibili d'ufficio. Gli interessi sulle prestazioni non pensionistiche sono calcolati d'ufficio dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda tranne che nei seguenti casi: - indennità di malattia a pagamento diretto: dal 121° giorno dalla data di ricevimento del relativo certificato medico; - indennità di disoccupazione agricola ordinaria, con requisiti ridotti e trattamenti speciali agricoli: se la domanda è completa, dalla data di pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. In caso contrario, dalla data di perfezionamento; - assegno per il nucleo familiare ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari: dal 121° giorno dalla data della domanda; - assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata: se il lavoratore presenta la domanda prima del mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione, la domanda è valida ma è considerata presentata il 1° febbraio e la decorrenza per il calcolo degli interessi è dal 121° giorno da tale data (1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione); - assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli occupati per parte dell'anno che hanno raggiunto il requisito delle 101 giornate di effettivo lavoro per i restanti assegni giornalieri non anticipati dal datore di lavoro (se chiesti in occasione della domanda di indennità di disoccupazione agricola): il 121' giorno decorre dal 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento della prestazione; - assegni familiari ai coltivatori diretti corrisposti con cadenza semestrale posticipata: dal 121° giorno dal primo giorno utile per il pagamento (1° luglio per il primo semestre e 1° gennaio per il 2° semestre).
Bonus
fiscale per gli incapienti. Le domande entro il 30 settembre.
I pensionati che non hanno percepito il bonus di €150 potranno richiederlo
all'Inps entro il 30 settembre presentando l'apposito modello disponibile
sul sito internet del medesimo Istituto. Assegno sociale. Chi può fare domanda. Un cittadino italiano o equiparato, può inoltrare domanda di assegno sociale se ha raggiunto i 65 anni di età, risiede abitualmente in Italia, non ha redditi o percepisce un reddito di importo inferiore al limite corrente dell'assegno sociale. Sono equiparati ai cittadini italiani gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea residenti in Italia ed i cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno. La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto è vero che, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto. L'assegno sociale è una prestazione che non è acquisibile dai superstiti. Per l'anno 2008 l'importo mensile dell'assegno è di € 395,59, quindi, l'importo annuo dell'assegno sociale è di € 5.142,67. I limiti di reddito annuali per avere diritto all'assegno sono di € 5.142,67 se il richiedente non è coniugato e di € 10.285,34 se il richiedente è coniugato. Maggiorazioni ex combattenti. La perequazione si applica alla concessione. La maggiorazione delle vecchie 30.000 lire a favore degli ex combattenti collocati in pensione è stata introdotta dalla legge 140/85. L'incremento, reversibile, è soggetto a perequazione automatica. Da sempre I'Inps ha attribuito la maggiorazione dal perfezionamento del diritto, applicando da tale data la rivalutazione Istat e non concedendo l'importo raggiunto dalla maggiorazione dalla sua istituzione fino alla decorrenza del trattamento. Sulla liceità del comportamento dell'istituto si sono susseguiti vari pronunciamenti giurisprudenziali, fino ad arrivare alla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 14285/2005, riconosce al contribuente il diritto dì ottenere l'importo della maggiorazione perequata dal 198, dalla decorrenza della pensione. La legge finanziaria 2008 interviene sul caso disponendo che la maggiorazione si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima.
(Da “Fiamme d’oro – mensile anno XXVIII n. 2, n. 3, n. 4 con la collaborazione della rivista "Diritti Sociali", a cura del patronato Inac).
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